Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche›Capo IV
Art. 33
Autoambulanze
In vigore dal 25 feb 1953
Legge 9 febbraio 1952, n. 49, , (5° comma).
Le autoambulanze sono soggette al pagamento della tassa di circolazione di cui alla lett. B) della annessa tariffa I, a condizione che siano munite di licenza di circolazione ad uso speciale e non siano comunque atte al trasporto di cose.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39#art-tud-33