Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche›Capo V
Art. 36
Contraffazione dei contrassegni
In vigore dal 25 feb 1953
Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, (3° comma).
Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39#art-tud-36