Art. 1
In vigore dal 25 feb 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 9 febbraio 1952, n. 49, il quale delega il Governo della Repubblica a procedere entro un anno dalla sua entrata in vigore, alla raccolta in un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di tasse automobilistiche e ad apportarvi le modifiche ed aggiunte che si renderanno necessarie per il loro coordinamento e per una più precisa formulazione tecnica delle disposizioni stesse, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati;
Ritenuto che la legge 9 febbraio 1952, n. 49, è entrata in vigore il 13 febbraio 1952;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare appositamente costituita;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico
È approvato il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche che, firmato dal Ministro per le finanze, è pubblicato in allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 19. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39#art-rd-1