Art. 18 · Esenzione trimestrale per autoveicoli in temporanea importazione
Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilisticheCapo III

Art. 18

18 / 39

Esenzione trimestrale per autoveicoli in temporanea importazione

In vigore dal 23 lug 2016
Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, (1° e 5° comma) Regio decreto-legge 3 gennaio 1926 n. 44, (1° comma). Le autovetture, i motocicli e gli autoscafi, ad uso privato, i rimorchi ad uso di applicazione di campeggio e simili, importati temporaneamente dall'estero, appartenenti e guidati da persone residenti stabilmente all'estero, sono esentati... dal pagamento della tassa, di circolazione. L'esenzione trimestrale è subordinata alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese terzo non appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni. L'esenzione è accordata anche quando il proprietario ed un suo congiunto entro il terzo grado parimenti residente all'estero si trova a bordo del veicolo e questo è guidato da altra persona, puro se residente in Italia.

Note all'articolo

  • Il D.L. 21 gennaio 1961, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 1961, n. 111, ha disposto (con l'art. 4 comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 febbraio 1961.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39#art-tud-18