Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente
Art. 28
In vigore dal 13 giu 1954
L'esercizio finanziario comincia col 1 gennaio e termina col 31 dicembre dello stesso anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-28