Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente

Art. 30

In vigore dal 13 giu 1954
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dovranno essere sottoposti, per l'approvazione, all'assemblea generale ordinaria da tenersi entro il 30 giugno di ogni anno e saranno trasmessi in copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione e del tesoro a cura del presidente entro dieci giorni dalla data dell'approvazione. Tanto al conto consuntivo quanto ai preventivo è unita copia della relazione dei revisori.
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