Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente
Art. 33
In vigore dal 13 giu 1954
Mediante appositi regolamenti da deliberare dall'assemblea generale entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto che approva il presente statuto, e da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione di concerto col Ministero del tesoro, sono stabilite rispettivamente le norme di attuazione del presente statuto e le norme di assunzione o di stato giuridico, la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale, compreso il segretario generale, comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto medesimo.
Visto, il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
Storico versioni
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