Art. 1

In vigore dal 13 giu 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato, 2 luglio 1947, n. 1077; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri ad interim per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico. È approvato l'unito statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente in sostituzione di quello approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 luglio 1947, n. 1077. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - SEGNI Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1954 Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 82. - CARLOMAGNO
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