Art. 1
In vigore dal 13 giu 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato, 2 luglio 1947, n. 1077;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri ad interim per il tesoro e per la pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico.
È approvato l'unito statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente in sostituzione di quello approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 luglio 1947, n. 1077.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 82. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-rd-1