Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente
Art. 30
30 / 33In vigore dal 13 giu 1954
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dovranno essere sottoposti, per l'approvazione, all'assemblea generale ordinaria da tenersi entro il 30 giugno di ogni anno e saranno trasmessi in copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione e del tesoro a cura del presidente entro dieci giorni dalla data dell'approvazione.
Tanto al conto consuntivo quanto ai preventivo è unita copia della relazione dei revisori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-30