Art. 30
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente

Art. 30

30 / 33
In vigore dal 13 giu 1954
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dovranno essere sottoposti, per l'approvazione, all'assemblea generale ordinaria da tenersi entro il 30 giugno di ogni anno e saranno trasmessi in copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione e del tesoro a cura del presidente entro dieci giorni dalla data dell'approvazione. Tanto al conto consuntivo quanto ai preventivo è unita copia della relazione dei revisori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-30