Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente
Art. 27
In vigore dal 13 giu 1954
Le entrate dell'Istituto sono costituite:
a) dalle rendite patrimoniali;
b) dalle quote annuali pagate dai soci;
c) dal contributo statale;
d) dalle liberalità di enti e privati non destinate ad incremento del patrimonio sociale;
e) dal prodotto della vendita delle pubblicazioni;
f) dal prodotto di ogni altra attività dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-27