Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente

Art. 25

In vigore dal 13 giu 1954
Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e di due supplenti: due dei membri effettivi vengono eletti su designazione rispettivamente, del Ministero degli affari esteri e del Ministero del tesoro e i rimanenti dall'assemblea generale. L'assemblea designa, tra i revisori effettivi, il presidente del Collegio e fissa, prima delle elezioni, i loro emolumenti. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi riferiscono all'assemblea con apposita relazione, sui conto consuntivo e sul bilancio preventivo. Per quanto non è previsto dal presente statuto e concerne il Collegio dei revisori, valgono le norme stabilite nel Codice civile agli articoli 2397 e seguenti, in quanto applicabili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-25

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