Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente
Art. 24
In vigore dal 13 giu 1954
I vice-presidenti coadiuvano il presidente, che designa uno di essi a supplirlo in caso di sua assenza od impedimento.
L'assemblea, il Consiglio di amministrazione e la Giunta, in caso di assenza o impedimento del presidente, sono convocati e presieduti dal vice-presidente designato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-24