Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente
Art. 23
In vigore dal 13 giu 1954
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni, vista tutte le spese; può prendere, in via di urgenza, tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio e della Giunta, salvo a riferirne, per la ratifica, nella prima successiva adunanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-23