Art. 27
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente

Art. 27

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In vigore dal 13 giu 1954
Le entrate dell'Istituto sono costituite: a) dalle rendite patrimoniali; b) dalle quote annuali pagate dai soci; c) dal contributo statale; d) dalle liberalità di enti e privati non destinate ad incremento del patrimonio sociale; e) dal prodotto della vendita delle pubblicazioni; f) dal prodotto di ogni altra attività dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-27