Art. 28
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente

Art. 28

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In vigore dal 13 giu 1954
L'esercizio finanziario comincia col 1 gennaio e termina col 31 dicembre dello stesso anno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-28