Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente
Art. 14
In vigore dal 13 giu 1954
Il Consiglio delibera il bilancio preventivo e consuntivo presentati dalla Giunta e da approvarsi dall'assemblea; provvede all'ammissione o alla radiazione dei soci dell'Istituto; all'accettazione dei lasciti, oblazioni o donazioni.
Il Consiglio provvede, con l'osservanza delle norme all'uopo da stabilire col regolamento organico di cui al successivo , alla nomina di un segretario generale che cura l'andamento dell'Istituto alle dipendenze del presidente e della Giunta.
Il Consiglio, con apposita relazione da sottoporre all'assemblea dei soci, riferisce sull'attività svolta. Esso promuove, altresì, quando occorra, modifiche allo statuto, delibera in generale su tutti gli affari che interessino l'Istituto e che non siano di competenza dell'assemblea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-14