Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente
Art. 11
In vigore dal 13 giu 1954
Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei soci o dei loro delegati. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei soci e dei loro delegati intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazioni dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Le deleghe concorrono a formare il numero legale.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.
I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-11