Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente
Art. 16
In vigore dal 13 giu 1954
Il Consiglio può conferire il titolo di membro corrispondente a stranieri che siano in grado di utilmente cooperare, nei rispettivi paesi, agli scopi che l'Istituto si propone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-16