Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente
Art. 17
In vigore dal 13 giu 1954
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie.
Le prime hanno luogo ogni semestre, le altre ogni qualvolta se ne manifesti l'urgenza, sia per invito del presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno cinque componenti del Consiglio stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-17