Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente
Art. 13
In vigore dal 13 giu 1954
L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto di diciassette membri, dodici dei quali sono eletti dall'assemblea generale e cinque sono designati dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i Ministeri della pubblica istruzione, dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e del tesoro, scelti fra persone di particolare conoscenza dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente e particolare competenza nel campo dei rapporti culturali ed economici con i Paesi stessi.
Tutti coloro i quali sono chiamati ad occupare una carica sociale - eccetto i consiglieri di nomina governativa e i revisori dei conti - devono, entro tre mesi dall'assunzione della carica, acquistare la qualità di soci dell'Istituto.
Il Consiglio nomina nel suo seno il presidente e due vice presidenti, i quali, come tutti i consiglieri, durano in carica tre anni e possono essere, secondo i casi, riconfermati o rieletti.
I consiglieri eletti dall'assemblea e quelli di nomina governativa assumono l'ufficio sotto la data della elezione o della designazione che risulti ultima in ordine di tempo.
Il Consiglio decade qualora otto dei consiglieri cessino comunque dalla carica.
L'assemblea generale è convocata in via straordinaria, per procedere alla rielezione dei consiglieri entro due mesi dalla data in cui questi, per qualunque causa, abbiano cessato dalla carica.
I consiglieri di nomina governativa sono sostituiti di mano in mano che per qualsiasi ragione cessino dalla carica.
Tutti i membri del Consiglio, in qualunque tempo nominati, cessano dalla carica alla scadenza del triennio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-13