Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente

Art. 13

In vigore dal 13 giu 1954
L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto di diciassette membri, dodici dei quali sono eletti dall'assemblea generale e cinque sono designati dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i Ministeri della pubblica istruzione, dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e del tesoro, scelti fra persone di particolare conoscenza dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente e particolare competenza nel campo dei rapporti culturali ed economici con i Paesi stessi. Tutti coloro i quali sono chiamati ad occupare una carica sociale - eccetto i consiglieri di nomina governativa e i revisori dei conti - devono, entro tre mesi dall'assunzione della carica, acquistare la qualità di soci dell'Istituto. Il Consiglio nomina nel suo seno il presidente e due vice presidenti, i quali, come tutti i consiglieri, durano in carica tre anni e possono essere, secondo i casi, riconfermati o rieletti. I consiglieri eletti dall'assemblea e quelli di nomina governativa assumono l'ufficio sotto la data della elezione o della designazione che risulti ultima in ordine di tempo. Il Consiglio decade qualora otto dei consiglieri cessino comunque dalla carica. L'assemblea generale è convocata in via straordinaria, per procedere alla rielezione dei consiglieri entro due mesi dalla data in cui questi, per qualunque causa, abbiano cessato dalla carica. I consiglieri di nomina governativa sono sostituiti di mano in mano che per qualsiasi ragione cessino dalla carica. Tutti i membri del Consiglio, in qualunque tempo nominati, cessano dalla carica alla scadenza del triennio.
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