Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente

Art. 15

In vigore dal 13 giu 1954
Il Consiglio può designare, come membri corrispondenti nazionali, con facoltà di invitarli - ove lo ritenga opportuno - alle riunioni, coloro che in altre città d'Italia, fuori di Roma, abbiano reso segnalati servizi nel campo che l'istituto si è proposto, come pure quegli enti che siansi acquistate analoghe benemerenze o titoli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo