Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente
Art. 15
In vigore dal 13 giu 1954
Il Consiglio può designare, come membri corrispondenti nazionali, con facoltà di invitarli - ove lo ritenga opportuno - alle riunioni, coloro che in altre città d'Italia, fuori di Roma, abbiano reso segnalati servizi nel campo che l'istituto si è proposto, come pure quegli enti che siansi acquistate analoghe benemerenze o titoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-15