Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente

Art. 10

In vigore dal 13 giu 1954
Ogni socio ha diritto a un voto. Il socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio. Ogni socio però non può avere più di cinque deleghe. I soci che non sono in regola con i pagamenti non possono delegare il loro voto nè accettare delegazioni di voto. Gli enti morali sono ammessi alla votazione mediante il rappresentante designato dal Consiglio di amministrazione degli enti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-10

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