Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente

Art. 7

In vigore dal 13 giu 1954
Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo una volta all'anno entro il 30 giugno di ogni anno, per approvare il consuntivo dell'ultimo esercizio e il bilancio preventivo del futuro esercizio. Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda sottoscritta da un quinto dei soci. Le assemblee vengono indette per invito del presidente. All'invito va unito l'ordine del giorno delle materie da trattare. Le norme per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso saranno fissate dal regolamento interno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-7

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