Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente
Art. 2
In vigore dal 13 giu 1954
L'Istituto si propone:
a) di stabilire rapporti diretti con tutte le istituzioni analoghe dei detti Paesi;
b) di prendere accordi con le istituzioni nazionali interessate;
c) di promuovere e secondare la fondazione di borse di studio e di case di studenti orientali in Italia, scambi di insegnanti e di studenti fra l'Italia e i detti Paesi;
d) di curare lo sviluppo di rapporti personali con uomini rappresentativi della cultura orientale;
e) di promuovere la raccolta sistematica di pubblicazioni e di informazioni sul mondo asiatico, nonché la creazione di un Centro di informazioni di bibliografia orientale;
f) di intraprendere pubblicazioni e organizzare conferenze utili all'incremento delle conoscenze italiane sui Paesi orientali e di quelli orientali sull'Italia;
g) di costituire sezioni dell'Istituto nelle diverse città d'Italia;
h) di raccogliere informazioni di carattere economico nel Medio ed Estremo Oriente e di fornire tali informazioni agli enti interessati, allo scopo di promuovere e agevolare lo sviluppo dei rapporti economici con l'Italia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-2