Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente

Art. 2

In vigore dal 13 giu 1954
L'Istituto si propone: a) di stabilire rapporti diretti con tutte le istituzioni analoghe dei detti Paesi; b) di prendere accordi con le istituzioni nazionali interessate; c) di promuovere e secondare la fondazione di borse di studio e di case di studenti orientali in Italia, scambi di insegnanti e di studenti fra l'Italia e i detti Paesi; d) di curare lo sviluppo di rapporti personali con uomini rappresentativi della cultura orientale; e) di promuovere la raccolta sistematica di pubblicazioni e di informazioni sul mondo asiatico, nonché la creazione di un Centro di informazioni di bibliografia orientale; f) di intraprendere pubblicazioni e organizzare conferenze utili all'incremento delle conoscenze italiane sui Paesi orientali e di quelli orientali sull'Italia; g) di costituire sezioni dell'Istituto nelle diverse città d'Italia; h) di raccogliere informazioni di carattere economico nel Medio ed Estremo Oriente e di fornire tali informazioni agli enti interessati, allo scopo di promuovere e agevolare lo sviluppo dei rapporti economici con l'Italia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-2

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