Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente
Art. 4
In vigore dal 13 giu 1954
Sono soci dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente coloro che con elargizioni e con periodici versamenti concorrono al conseguimento dei fini dell'Ente.
I soci si distinguono in benemeriti, vitalizi e ordinari.
Sono soci benemeriti coloro che hanno elargito a favore dell'Istituto una somma non inferiore alle L. 50.000.
Sono soci vitalizi coloro che hanno versato in una sola volta la somma di L. 10.000.
Sono soci ordinari coloro che, mediante sottoscrizione, si obbligano a pagare annualmente la somma di L. 1000 per un periodo di tre anni.
Le associazioni e gli enti morali possono essere iscritti tra i soci, versando il quintuplo della somma richiesta per i soci Individuali.
L'Istituto assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli.
Possono essere nominati soci onorari coloro che si sono resi particolarmente benemeriti nel promuovere le relazioni culturali ed economiche fra l'Italia e il Medio ed Estremo Oriente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-4