Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente
Art. 3
In vigore dal 13 giu 1954
Presso l'Istituto è costituito un museo orientale.
Oltre le collezioni ed oggetti di proprietà dell'Istituto, potranno essere compresi nel museo oggetti e collezioni appartenenti ad enti e privati, da essi ceduti a titolo di deposito, salvo patto contrario, per cinque anni. Sei mesi prima della scadenza di tale termine, i proprietari possono richiedere la restituzione del materiale e, ove non lo facciano, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per altri cinque anni. All'atto della consegna del materiale, esso sarà inventariato e stimato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-3