Art. 11
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente

Art. 11

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In vigore dal 13 giu 1954
Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei soci o dei loro delegati. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei soci e dei loro delegati intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazioni dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Le deleghe concorrono a formare il numero legale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti. I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-11