Art. 14

In vigore dal 16 set 1953
Entro tre mesi dalla data di conferimento della borsa, il titolare deve raggiungere la sede assegnatagli e presentarsi al capo della Missione diplomatica o consolare italiana competente per territorio. Colui che non ottempera all'obbligo previsto dal comma precedente, decade senz'altro dall'assegnazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-26;626#art-14

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