Art. 12

In vigore dal 16 set 1953
Quando concorrano speciali motivi il Ministro per il commercio con l'estero può autorizzare i titolari delle borse a compiere o continuare la pratica commerciale in una sede diversa da quella per la quale la borsa e stata assegnata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-26;626#art-12

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