Art. 13
In vigore dal 16 set 1953
La borsa ha la durata, di un anno: il Ministro per il commercio con l'estero, potrà, tuttavia, prolungarla per un secondo anno se, a giudizio del Comitato, il titolare della borsa sia ritenuto meritevole di tale concessione per i suoi rapporti e per i risultati del suo lavoro. Resta in facoltà del Ministro di decidere, altresì, di far svolgere agli aggiudicatari delle borse prima, che raggiungeranno la sede assegnata, ad un periodo di tirocinio pratico, non superiore a due mesi, presso gli uffici del Ministero, dell'istituto nazionale per il commercio estero e presso l'Ufficio italiani dei cambi, fissandone l'assegno mensile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-26;626#art-13