Art. 18
In vigore dal 16 set 1953
Il Ministero del commercio con l'estero può revocare la concessione della borsa:
a) se il titolare abbandona la sede senza autorizzazione del Ministero stesso o, nei casi di assoluta urgenza, della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, del luogo;
b) per motivi di demerito o per scarso rendimento, sentito il Comitato previsto dall'.
Qualora il titolare della borsa venisse autorizzato dal Ministero ad assentarsi (temporaneamente, per giustificativi motivi personali, dalla sede assegnatagli, il Ministro esaminerà la convenienza di sospendere, o meno, durante tale periodo il godimento della borsa e di prorogarlo di un periodo eguale a quello della sospensione, semprechè il titolare si trovi all'estero nulla, invece, è dovuto ai titolari delle borse per eventuali soggiorni in Italia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-26;626#art-18