Art. 16

In vigore dal 16 set 1953
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate a decorrere dal giorno in cui il titolare della borsa si presenta al capo della Missione diplomatica o consolare italiana, ai sensi del primo comma dell'. Ai titolari delle borse vengono rimborsate le spese per il viaggio in ferrovia in 2ª classe dal Comune di ordinaria residenza alla, sede di destinazione; per i percorsi marittimi viene fornito direttamente il biglietto di passaggio in 2ª classe.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-26;626#art-16

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