Art. 15

In vigore dal 16 set 1953
Il titolare della borsa deve tenere alto il prestigio del nome italiano all'estero con un comportamento serio e deve dimostrare una proficua operosità. All'uopo egli è sottoposto al controllo del capo della Missione diplomatica o consolare italiana competente nelle città sedi di Ufficio commerciale il controllo è esercitato per il tramite del capo di detto Ufficio. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 04/09/1953, n. 202 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-26;626#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo