Art. 15
In vigore dal 16 set 1953
Il titolare della borsa deve tenere alto il prestigio del nome italiano all'estero con un comportamento serio e deve dimostrare una proficua operosità.
All'uopo egli è sottoposto al controllo del capo della Missione diplomatica o consolare italiana competente nelle città sedi di Ufficio commerciale il controllo è esercitato per il tramite del capo di detto Ufficio.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 04/09/1953, n. 202 durante il periodo di "vacatio legis".
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Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-26;626#art-15