Art. 11

In vigore dal 16 set 1953
Nessun rimborso o diritto compete agli aspiranti per i viaggi dalla loro residenza alla sede di esame e viceversa, nonché per la loro permanenza nella sede stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-26;626#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo