Art. 11
In vigore dal 16 set 1953
Nessun rimborso o diritto compete agli aspiranti per i viaggi dalla loro residenza alla sede di esame e viceversa, nonché per la loro permanenza nella sede stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-26;626#art-11