Art. 9

In vigore dal 16 set 1953
Sono formate graduatorie di coloro che hanno superato il concorso, distinte per ciascuna sede, in relazione alla quale sono stabilite le borse. I candidati idonei sono collocati secondo l'ordine formato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, dalla media dei punti conseguiti nelle prove di lingua e dalla media dei punti conseguiti nell'esame orale sulle sette materie indicate nell'ultimo comma dell'. In caso di parità di merito, la Commissione si uniformerà alle disposizioni contenute nell' del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni. Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-26;626#art-9

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