Art. 7

In vigore dal 16 set 1953
La Commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per il commercio con l'estero ed è composta da un consigliere di Stato, che la presiede, da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero di grado 4° o 5°, da tre professori universitari, scelti fra i docenti universitari e da un delegato delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, designato dal Ministro per l'industria ed il commercio. Per le prove di lingue estere possono essere aggregati alla Commissione insegnanti universitari o di istituti medi governativi ed altre persone esperte che potranno occorrere. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo A del Ministero del commercio con l'estero di grado non inferiore al 9°. Con lo stesso decreto saranno designati i membri supplenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-26;626#art-7

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