Art. 3
In vigore dal 16 set 1953
Il controllo sulla gestione finanziaria del fondo e esercitato da un Collegio dei revisori, composto da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 6°, che ne assume la presidenza e da due funzionari di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, di cui uno appartenente al Ministero del tesoro. Ragioneria generale dello Stato - e l'altro al Ministero dell'industria e del commercio.
I componenti del Collegio dei revisori durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero. Con lo stesso decreto vengono nominati i supplenti dei revisori effettivi; appartenenti alla stessa categoria di cui al primo comma del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-26;626#art-3