Art. 2

In vigore dal 16 set 1953
Il Comitato di cui al precedente : 1) esame il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il conto patrimoniale del fondo autonomo e li sottopone al Ministro per l'approvazione; 2) propone al Ministro i concorsi da bandire per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero; fissa le modalità per l'espletamento del concorso stesso; precisa il numero delle borse da conferire, il loro ammontare, le località per l'esercizio della pratica commerciale all'estero e tutte le altre condizioni inerenti al conferimento delle borse stesse; 3) propone le norme per l'amministrazione del fondo autonomo; 4) esprime il proprio parere sulle proposte demandate al suo esame e propone le occorrenti determinazioni al fine di agevolare il perfezionamento tecnico dei cittadini italiani che desiderano dedicarsi al commercio estero; 5) sottopone ai Ministro le proposte per le eventuali revoche delle concessioni di borse di pratica commerciale all'estero, per i motivi indicati nella lettera b) dell'. La somma da destinarsi annualmente al conferimento delle borse è costituita dall'ammontare degli interessi del capitale del fondo, dai contributo previsto dall' lettera a) della legge 21 luglio 1942, n. 1023, modificato dall'articolo unico della legge 28 luglio 1950, n. 595, nonché da eventuali elargizioni a favore del fondo non destinate all'aumento del capitale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-26;626#art-2

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