Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio
Art. 14
In vigore dal 18 feb 1953
I soci delegati vengono eletti dai soci della "Mutua" distinti per categoria corrispondenti a quelli previsti dallo ordinamento giuridico per gli impiegati dello Stato e senza tener conto della loro appartenenza o meno ai ruoli organici dell'Amministrazione.
La elezione ha luogo a scrutinio segreto o a maggioranza di voti Le funzioni di scrutatori nella elezione dei soci delegati sono esercitate dal Collegio dei revisori. Il numero dei soci delegati deve essere pari a un quindicesimo dei soci di ciascuna categoria. La frazione di categoria di sette soci in poi si considera uguale a quindici.
La durata in carica dei soci delegati è di tre anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-14