Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio

Art. 17

In vigore dal 18 feb 1953
Il Consiglio generale dei soci delegati viene convocato dal Comitato amministrativo con avviso diretto da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza. Per la validità del Consiglio generale dei soci delegati occorre la presenza di almeno la metà più uno dei soci delegati stessi. I soci delegati possono farsi rappresentare soltanto da un altro delegato che non sia membro del Comitato amministrativo o del Collegio dei revisori della "Mutua". Il socio delegato che non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio generale, salvo il caso di malattia, di congedo o di assenza per motivo di servizio, decade dalla carica. Il socio delegato dimissionario o deceduto viene sostituito da un altro socio che nelle elezioni abbia riportato il maggior numero dei voti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-17

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