Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio
Art. 13
In vigore dal 18 feb 1953
L'Assemblea generale dei soci può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea generale ordinaria ha luogo una volta ogni tre anni per la elezione del Consiglio generale dei soci delegati; quella straordinaria può essere convocata in ogni tempo dal Consiglio generale dei soci delegati su proposta del Comitato amministrativo. Può essere pure convocata su richiesta del Collegio dei revisori o di almeno un terzo dei soci.
Le Assemblee vengono convocate mediante avviso da affiggersi all'albo della "Mutua" almeno otto giorni prima della adunanza.
L'avviso indicherà l'ordine del giorno da trattare.
Nel caso che l'assemblea non sia valida per mancanaza del numero legale sarà tenuta in seconda convocazione non prima del giorno successivo. Essa sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati di cui al comma successivo.
Il soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con delega ad altro socio purchè non amministratore. Nessun mandatario può rappresentare più di due soci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono obbligatorie per tutti i soci anche se non intervenuti, quando siano prese in conformità alla legge ed allo Statuto.
Storico versioni
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