Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio

Art. 9

In vigore dal 18 feb 1953
Il socio deve: a) osservare le disposizioni dello statuto, le deliberazioni del Consiglio generale dei soci delegati e del Comitato amministrativo; b) adempiere agli impegni assunti verso la "Mutua"; c) portare tempestivamente a conoscenza della "Mutua" di aver perduto, per qualsiasi causa, i requisiti in base ai quali egli ha acquistato la qualità di socio ordinario ed ogni altra notizia relativa al cambiamento di residenza; d) estinguere l'eventuale prestito nel termine e nei modi stabiliti; e) non danneggiare moralmente e materialmente la "Mutua" nè fomentare dissidi e disordine fra i soci.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-9

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