Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio
Art. 9
In vigore dal 18 feb 1953
Il socio deve:
a) osservare le disposizioni dello statuto, le deliberazioni del Consiglio generale dei soci delegati e del Comitato amministrativo;
b) adempiere agli impegni assunti verso la "Mutua";
c) portare tempestivamente a conoscenza della "Mutua" di aver perduto, per qualsiasi causa, i requisiti in base ai quali egli ha acquistato la qualità di socio ordinario ed ogni altra notizia relativa al cambiamento di residenza;
d) estinguere l'eventuale prestito nel termine e nei modi stabiliti;
e) non danneggiare moralmente e materialmente la "Mutua" nè fomentare dissidi e disordine fra i soci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-9