Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio
Art. 7
In vigore dal 18 feb 1953
Il versamento della quota sociale che può aver luogo in un'unica soluzione od in due rate e della quota mensile di cui all' deve essere fatto, di regola, mediante ritenuta sullo stipendio o retribuzione. All'uopo il socio deve rilasciare apposita dichiarazione con la quale autorizza il cassiere del Ministero ad eseguire le ritenuto sullo stipendio o retribuzione.
Qualora la ritenuta della somma dovuta non possa aver luogo tramite il cassiere del Ministero, l'interessato è obbligato a provvedervi direttamente non oltre quarantotto ore dalla riscossione dello stipendio o retribuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-7