Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio
Art. 2
In vigore dal 18 feb 1953
La "Mutua" ha scopi puramente assistenziali e di mutualità. A tal fine essa si propone di:
a) costituire un fondo di previdenza destinato a concedere sovvenzioni ai soci ordinari in caso di decesso od all'atto della cessazione del rapporto di impiego con l'Amministrazione;
b) costituire un conto Individuale di anzianità destinato a concedere una sovvenzione di anzianità ai soci ordinari all'atto della cessazione di appartenenza alla "Mutua";
c) procurare ai soci ordinari il credito con il mezzo della mutualità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-2