Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio

Art. 2

In vigore dal 18 feb 1953
La "Mutua" ha scopi puramente assistenziali e di mutualità. A tal fine essa si propone di: a) costituire un fondo di previdenza destinato a concedere sovvenzioni ai soci ordinari in caso di decesso od all'atto della cessazione del rapporto di impiego con l'Amministrazione; b) costituire un conto Individuale di anzianità destinato a concedere una sovvenzione di anzianità ai soci ordinari all'atto della cessazione di appartenenza alla "Mutua"; c) procurare ai soci ordinari il credito con il mezzo della mutualità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-2

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