Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio
Art. 1
In vigore dal 18 feb 1953
Statuto della Cassa Mutua di previdenza fra il personale dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio
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È costituita fra i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio una Cassa Mutua di previdenza che assume il titolo di Cassa Mutua di previdenza fra il personale dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio, titolo che nel presente Statuto sarà più brevemente indicato col. nome di "Mutua".
Possono far parte della "Mutua": il personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio, in quanto presti servizio presso l'Amministrazione centrale e periferica in Roma ed il personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Camere di commercio che presti servizio presso l'Amministrazione centrale.
Per il personale che presta servizio presso il Ministero e non rientri nelle sopradette categorie è data facoltà al Comitato amministrativo di accettare o respingere con giudizio insindacabile l'eventuale domanda.
Il socio della "Mutua" che cessa di prestare servizio presso l'Amministrazione centrale o periferica in Roma conserva la qualità di socio purchè non interrompa il rapporto di impiego col Ministero dell'industria e del commercio e sempre che assicuri il versamento delle quote di cui all'.
La sede della "Mutua" è in Roma nel locali del Ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-1