Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio
Art. 31
In vigore dal 18 feb 1953
Il conto Individuale di anzianità è costituito dalle quote mensili di lire cinquecento che il socio è tenuto a versare alla "Mutua" e che vengono alla fine di ogni anno incrementati di una aliquota dell'avanzo di esercizio ai sensi dell'.
Tali importi sono accantonati in un "Conto Individuale di Anzianità" "C.I.A" e saranno pagati al momento in cui il socio intestatario cessa di far parte della "Mutua".
In caso di premorienza i detti importi saranno pagati alla persona che il socio avrà designato alla "Mutua". In mancanza di tale designazione il pagamento avrà luogo nei modi stabiliti dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-31