Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio
Art. 41
In vigore dal 18 feb 1953
L'avanzo di esercizio sarà così ripartito:
1) alla riserva ordinaria il 5% sino al raggiungimento di una somma pari ad un quinto del capitale sociale;
2) alla riserva operazioni creditizie il 10% sino al raggiungimento di una somma pari ad un decimo dell'importo dei prestiti;
3) ai conti "C.I.A." una somma che non superi l'interesse legale;
4) il rimanente sarà attribuito al fondo di previdenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-41