Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio

Art. 41

In vigore dal 18 feb 1953
L'avanzo di esercizio sarà così ripartito: 1) alla riserva ordinaria il 5% sino al raggiungimento di una somma pari ad un quinto del capitale sociale; 2) alla riserva operazioni creditizie il 10% sino al raggiungimento di una somma pari ad un decimo dell'importo dei prestiti; 3) ai conti "C.I.A." una somma che non superi l'interesse legale; 4) il rimanente sarà attribuito al fondo di previdenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-41

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