Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio

Art. 39

In vigore dal 18 feb 1953
Il prestito non ancora estinto all'atto in cui il socio cessa di far parte della "Mutua", sarà trattenuto sugli importi spettanti al socio medesimo a titolo di sovvenzione per decesso e di buonuscita e per ogni altro titolo. In caso di morte del socio la eventuale parte non recuperabile sarà a carico della "Mutua".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-39

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