Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio
Art. 44
In vigore dal 18 feb 1953
Il cassiere custodirà la somma che sarà stabilita dal Comitato amministrativo per il pagamento immediato delle sovvenzioni per decesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-44