Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio

Art. 44

In vigore dal 18 feb 1953
Il cassiere custodirà la somma che sarà stabilita dal Comitato amministrativo per il pagamento immediato delle sovvenzioni per decesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-44

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