Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio

Art. 48

In vigore dal 18 feb 1953
Il comitato amministrativo determinerà l'importo delle somme che il cassiere può trattenere per i pagamenti da effettuare direttamente. L'eccedenza dovrà essere depositata, con le modalità che il Comitato stesso stabilirà presso un istituto bancario di notoria solidità I prelevamenti dovranno essere effettuati con firma congiunta del Presidente o del Commissario che ne fa le veci ai sensi dell' e del cassiere, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, con firma congiunta del presidente e del commissario di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-48

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